Tra gli eventi a Catania dedicati agli studenti e ai giovani laureati in Legge c’è da segnalare sicuramente il seminario dal titolo “Accordi Prematrimoniali nel Decreto Semplificazioni”
I patti prematrimoniali in Italia sono ritenuti nulli, ma all’interno del disegno di legge semplificazioni, il comma b all’articolo 20 prevede una delega al Governo sull’introduzione di tali accordi finora banditi nel nostro ordinamento. Si tratta di quei contratti che i coniugi sottoscrivono in vista della futura ed eventuale crisi matrimoniale, che però al momento della stipula non è in atto, né è prevedibile.
Nel mondo anglosassone (Inghilterra, America e Australia) i cosiddetti “prenuptial agreements”, sono regolarmente ammessi. Ma gli accordi prematrimoniali sono una realtà consolidata anche in Europa, come avviene già in Spagna e Germania.
Nel nostro Paese i coniugi possono disciplinare soltanto il regime patrimoniale (art. 162 c.c.), scegliendo ad esempio tra comunione o separazione dei beni, mentre i patti prematrimoniali non sono previsti dalla legislazione civilista perché va contro l’art. 160 del Codice civile, in particolare per quanto riguarda l’indisponibilità degli status familiari e l’inderogabilità dei diritti a essi connessi (il dovere di assistenza morale e materiale, il diritto agli alimenti), e la tutela dell’interesse dei figli minori.
Accordi Prematrimoniali Decreto Semplificazioni, cos’è?
Il decreto semplificazioni è un provvedimento che introduce alcune novità importanti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese, per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini. Il testo presentato dalla Presidenza del Consiglio lo scorso 19 marzo si compone di 10 articoli e affronta diversi temi, dalla sanità ai contratti. Tra questi dieci articoli, c’è un accenno anche ai contratti prematrimoniali.
Come si legge nel testo del ddl Delega presentato dalla Presidenza del Consiglio, in caso di approvazione del disegno di legge, il Governo sarà delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, al fine, tra l’altro, di «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli».
Accordi Prematrimoniali Decreto Semplificazioni, finalità
Con questo provvedimento, per altro discusso da tanti anni, il Governo vuole introdurre una nuova possibilità per chi sta per sposarsi, per i coniugi e le parti di un’unione civile di accordarsi stipulando un contratto con il quale disciplinare i reciproci rapporti personali, patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli. Il contratto avrà quindi valore legale anche e soprattutto in previsione di una crisi del rapporto. In questo modo saranno determinabili, in precedenza, aspetti come la divisione dei beni, l’entità dell’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale e i rapporti con i figli.
L’intento è quindi quello di colmare un vuoto legislativo per rendere le separazioni e i divorzi meno burrascosi, determinando un minor quantitativo di controversie familiari e divorzili. I contratti prematrimoniali potranno essere stipulati sia prima del matrimonio, che durante, purché siano rispettosi delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume. Questo significa che sarà esclusa la validità di un accordo che ad esempio autorizzi i partner al reciproco tradimento o impedisca a uno dei due coniugi di avvalersi dell’assegno di mantenimento.